Art. 2.
(Elezioni del Senato della Repubblica).

      1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».