1. All'articolo 9, comma 4, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Ogni lista, all'atto della presentazione, è formata da candidati e candidate, in ordine alternato. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore ad un terzo del totale».